02 Mag Posizione dei soci in una Company Thailandese
Individuazione e Posizione dei Soci
Un socio puo’ essere eletto esclusivamente mediante una assemblea generale degli azionisti di una Societa’. In caso di mancanza di un socio nel Consiglio di Amministrazione i rimanenti soci possono occuparne il posto fino all’arrivo di un nuovo socio salvo che cio’ non sia vietato dagli articoli nello statuto della Societa’. Puo’ essere socio ogni persona, anche straniera o non residente, che abbia raggiunto il ventesimo anno di eta’ e che non si trovi in stato di fallimento. In alcuni casi particolari la legge richiede che la Societa’ abbia un numero specifico di soci thai e/o residenti. Solo mediante una assemblea generale degli azionisti si puo’ rimuovere un socio dall’incarico. In ogni caso un socio verra’ automaticamente espulso in caso di manifestata incompetenza o se in stato fallimentare. Non esitono comunque procedure ben definite relative alla nomina di un socio.
Soci Amministratori
I soci non sono considerati amministratori eccetto nel caso in cui venga pagato loro un compenso mensile. I soci amministratori sono suscettibili di indennita’ di licenziamento, compensazioni e altri benefici al pari di un qualsiasi impiegato. I soci stranieri possono mantenere lo stesso titolo in Thailandia previo ottenimento del permesso di lavoro. Questa regola non viene di norma strettamente osservata per cio’ che riguarda i soci non attivi di una Societa’ ma esistono casi che dimostrano il contrario. I soci stranieri che firmano documenti necessari all’esercizio di una attivita’ devono sicuramente possedere il permesso di lavoro pena il non riconoscimento da parte di qualsiasi organo statale delle documentazioni firmate.
Responsabilita’ dei soci
I soci amministratori sono responsabili congiuntamente per i pagamenti delle quote azionarie agli azionisti, esistenza e regolare mantenimento dei libri contabili e dei documenti secondo le prescrizioni di legge, regolare distribuzione dei dividendi come prescritto dalla legge, regolare applicazione delle risoluzioni delle assemblee generali. Nella conduzione dell’attivita’ i soci della Societa’ devono comportarsi con diligenza ed attenzione. Un socio non puo’ intraprendere operazioni o transazioni commerciali della stessa natura di quella della Societa’, ne’ in proprio ne’ per conto di terzi. Non puo’ allo stesso modo essere socio con responsabilita’ illimitata in altre Societa’ commerciali che si occupino di attivita’ della stessa natura o comunque in competizione con quella della Societa’. A un determinato socio puo’ essere permesso di effettuare transazioni commerciali o di essere socio a responsabilita’ illimitata in un’altra Societa’ solo tramite una risoluzione dell’assemblea generale che deliberi in tal senso. Questa possibilita’ di conflitto di interessi puo’ essere anche inclusa negli articoli dello statuto della Societa’.
Deleghe e autorizzazioni
Il Consiglio di Amministrazione, come insieme, ha il pieno potere di condurre e dare direttive alla Societa’, ma la Societa’ puo’ nominare uno o piu’ soci allo scopo di agire in nome della stessa mediante firma autorizzata e dunque di impegnarla. I poteri dei soci autorizzati sono dettagliatamente descritti nel Certificato della Societa’ emesso dal Ministero del Commercio.
Responsabilita’ Civile
Le relazioni tra soci all’interno della Societa’ e nei confronti di terzi sono regolate dalle leggi di agenzia. Una Societa’ puo’ inoltrare una denuncia nei confronti di quei soci che causino danni alla Societa’. Dato che i soci sono normalmente gli unici intitolati ad inoltrare una denuncia, il Codice Civile e Commerciale prevede che qualsiasi azionista o creditore della Societa’ puo’ avviare tale procedimento nei confronti di un socio. Nelle Societa’ per Azioni l’azione legale nei confronti di un determinato socio puo’ essere intrapresa da uno o piu’ azionisti che rappresentino almeno il 5% del totale delle azioni della Societa’.
Responsabilita’ Penale
Il Codice Penale Thailandese prevede che un cittadino, per essere dichiarato responsabile penalmente di un atto, debba aver commesso tale atto intenzionalmente o per negligenza. Una volta che il Pubblico Ministero ha convinto la Corte che un atto criminoso e’ stato commesso da un socio di una Societa’, quest’ultimo avra’ la possibilita’ di provare la sua innocenza. La perseguibilita’ penale di un atto puo’ avvenire ad esempio per omisssione dello stesso, falso in bilancio o per la classica emissione di assegni a vuoto della Societa’ da parte di un socio. Un socio e’ perseguibile penalmente anche per false dichiarazioni scritte contenute in documenti ufficiali della Societa’ da lui firmati in nome della stessa. Non sono rari i casi di arresto compiuti in conseguenza di incendi o incidenti che abbiano causato danni o ferimenti originati da un socio per negligenza o dolosita’. Molti casi, se previsto dallo statuto, possono essere risolti al di fuori della magistratura ordinaria, rivolgendosi ad esempio ad organi inferiori.
Responsabilita’ dei soci stranieri
Un socio straniero e’ responsabile allo stesso modo di un socio thailandese.
Resposabilita’ di un socio in caso di fallimento/liquidazione
I soci non hanno una particolare responsabilita’ in caso di fallimento/liquidazione per i debiti della Societa’ a meno che non abbiano causato personalmente tali danni, in tal caso sono perseguibili nei termini precedentemente esposti. Comunque, con l’emendamento al “Bankruptcy Act” del 1998, un socio diventa penalmente perseguibile anche in caso di mancata cooperazione con il curatore fallimentare o per rifiuto di collaborazione o falsa testimonianza.
Risarcimento e ratifica
Il risarcimento per responsabilita’ penale e’ nullo e non applicabile in quanto contro l’ordine pubblico. Risarcimenti per responsabilita’ civile sono invece applicabili. Un socio non e’ responsabile nei confronti della Societa’ per ogni atto ratificato o approvato dall’assemblea generale degli azionisti. Un socio e’ parimenti non responsabile nei confronti di quei soci che abbiano approvato la ratifica di suoi atti, mentre rimane perseguibile civilmente nei confronti di quei soci che non abbiano approvato le sue ratifiche.